La conferenza internazionale desiderosa di venire incontro ai feriti nel caso in cui i servizi di sanità militare siano insufficienti, adotta la seguente risoluzione: Art. 1 - In ogni paese esiste un Comitato, il cui mandato consiste nel concorrere, in tempo di guerra, con tutti i mezzi in proprio possesso, al servizio di sanità militare.Questo comitato si organizza autonomamente nel modo che gli sembrerà più utile e conveniente. Art. 2 Potranno essere costituite, senza alcun limite, Sezioni al fine di collaborare con il Comitato, al quale spetterà, in ogni caso, la direzione generale. Art. 3 Ciascun Comitato dovrà offrire i suoi servizi al governo del proprio paese, il quale, in caso di necessità, li accetterà. Art. 4 In tempo di pace, I Comitati e le Sezioni si attiveranno, al fine di individuare i mezzi per rendersi utili in tempo di guerra, specialmente in preparazione di soccorsi materiali d’ogni genere, e cercheranno di formare e istruire degli infermieri volontari. Art. 5 In caso di guerra, i Comitati delle nazioni belligeranti forniranno, in base alle loro risorse, i soccorsi alle forze armate del proprio paese, in particolare organizzeranno e metteranno in attività gli infermieri volontari e forniranno, previo accordo con l’autorità militare, dei locali per curare i feriti. Potranno inoltre sollecitare il concorso dei Comitati appartenenti ai paesi neutrali. Art. 6 - Su richiesta o con il consenso dell’autorità militare, i Comitati invieranno degli infermieri volontari sui campi di battaglia, i quali saranno posti sotto la direzione dei capi militari. Art. 7 Gli infermieri volontari al seguito delle forze armate, dovranno essere provvisti, a cura di rispettivi Comitati di appartenenza, di tutto ciò che è necessario al loro sostentamento. Art. 8 Essi porteranno in tutti i paesi, come segno distintivo unico, un bracciale bianco con la croce rossa. Art. 9 I Comitati e le Sezioni dei diversi paesi possono riunirsi in Congressi internazionali, al fine di comunicare le loro esperienze e di concertare le misure da prendere nell’interesse comune. Art. 10 Lo scambio di comunicazioni tra i Comitati dei diversi paesi avverrà, provvisoriamente, per il tramite del Comitato di Ginevra. Indipendentemente dalle risoluzioni di cui sopra, la conferenza esprime le seguenti raccomandazioni: A. I governi accorderanno il loro aiuto e protezione ai Comitati di Soccorso che si formeranno e li faciliteranno, nel limite del possibile, nell’espletamento del loro mandato. B. In tempo di guerra, sarà proclamata, nei paesi belligeranti, la neutralità per le ambulanze e gli ospedali, e che la stessa sarà accordata, nel modo più completo, al personale sanitario ufficiale, agli infermieri volontari, agli abitanti dei paesi che presteranno soccorso ai feriti, ed ai feriti stessi. C. Un segno distintivo unico sarà ammesso per i corpi sanitari di tutti gli eserciti, e per il personale degli stessi addetti a tale servizio. Un drappo identico, sarà adottato, in tutti i paesi, per le ambulanze e gli ospedali.* *Rendiconto… 1863, p.147-149; Manuale della Croce Rossa Internazionale, seconda edizione, Ginevra Lega delle Società della Croce-Rossa, 1983, pp. 563-564; Le Leggi dei Conflitti Armati, pp. 209-211. Traduzione a Cura di Pierpaolo Benetton |